Controlli sulla reale possibilità di ottenere l’assegno di mantenimento

VERIFICHE RISERVATE SULL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Indagini dedicate alla tutela del diritto economico previsto in fase di separazione
Quando si avvia una procedura di separazione, sia con accordo tra le parti che davanti al giudice, il matrimonio non viene sciolto ma semplicemente sospeso, mentre il divorzio ne segna la conclusione definitiva. In questo periodo transitorio i coniugi rimangono legati dallo status matrimoniale, pur essendo esonerati dagli obblighi affettivi e di collaborazione. Continua però a esistere il dovere di assistenza economica, che può comportare l’erogazione di un assegno di mantenimento a favore del coniuge in difficoltà, privo di reddito o con mezzi insufficienti per sostenersi dignitosamente.
L’assegno non è un beneficio fisso e immutabile: può essere modificato o revocato nel tempo, sia in relazione ai figli che al coniuge. Ogni variazione deve essere valutata dal Tribunale, che decide sulla base delle condizioni di entrambi. Le motivazioni più ricorrenti per la revoca dell’assegno all’ex coniuge riguardano:
– l’avvio di un lavoro stabile, che garantisce un’autonomia economica concreta;
– la celebrazione di un nuovo matrimonio da parte del beneficiario.
La sola convivenza non determina automaticamente la perdita dell’assegno, a meno che non emerga un cambiamento significativo nelle condizioni finanziarie del beneficiario.
È altrettanto importante chiarire che il coniuge tenuto al pagamento dell’assegno, anche se risposato, non viene dispensato dagli obblighi economici stabiliti in sede di separazione.
La situazione cambia quando si parla del mantenimento dei figli: qui l’obiettivo è tutelare il benessere materiale ed emotivo del minore. L’obbligo non cessa al compimento dei 18 anni, ma si protrae fino a quando il figlio non raggiunge una stabile indipendenza economica. Tuttavia, se il figlio maggiorenne rifiuta consapevolmente opportunità lavorative idonee, l’assegno può essere ridotto o interrotto.
La Cassazione civile, Sezione I – Sentenza n. 8221/2006, sottolinea la necessità di distinguere tra chi rifiuta un impiego inadeguato o non coerente con il proprio percorso professionale e chi, invece, assume un comportamento passivo, ostacolando volontariamente il proprio percorso verso l’autonomia.
MODIFICA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO: LE MOTIVAZIONI PIÙ FREQUENTI E IL SUPPORTO DELLE INDAGINI
- Rilevazione di lavori non dichiarati
- Accertamento di convivenze consolidate
- Analisi del tenore di vita del coniuge o dei figli maggiorenni
- Verifica dell’attuale posizione lavorativa
- Individuazione di nuove relazioni o matrimoni
- Esame dell’avvio di iniziative imprenditoriali
- Monitoraggio di investimenti recenti
- Controllo su acquisti immobiliari o beni di valore
- Analisi di nuove attività economiche
- Valutazione delle variazioni del reddito nel tempo
