Mancato rispetto dell’accordo di non concorrenza

VIOLAZIONE DI IMPEGNI SUCCESSIVI AL RAPPORTO DI LAVORO
Indagini mirate a ottenere un risarcimento per la rottura degli accordi pattuiti.
Per prevenire comportamenti dannosi da parte di ex collaboratori, molte aziende scelgono di definire un accordo di non concorrenza, distinto dall’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105 del Codice Civile. Questo impegno può essere stipulato all’inizio, durante o al termine del rapporto lavorativo.
La normativa impedisce al lavoratore di svolgere attività concorrenti, direttamente o tramite terzi, e vieta la diffusione di informazioni riservate acquisite durante l’impiego. Anche senza un accordo scritto, la legge tutela l’azienda da comportamenti scorretti che possano causare danni economici, strategici o reputazionali.
Il patto di non concorrenza, valido fino a cinque anni dalla cessazione del contratto, prevede un compenso economico per il lavoratore. Quando viene rilevata una trasgressione — come l’uso improprio di tecnologie interne o conoscenze riservate — l’impresa può affidarsi a un’agenzia investigativa per verificare i fatti e procedere legalmente.
COME INTERVENIAMO IN CASO DI VIOLAZIONE
Le nostre attività investigative permettono di monitorare le azioni dell’ex dipendente e raccogliere prove utili a dimostrare il mancato rispetto degli impegni assunti, fornendo la base per una richiesta di risarcimento.
COMPORTAMENTI ILLEGITTIMI RISCONTRATI CON MAGGIORE FREQUENZA
– Diffusione non autorizzata di dati e documenti riservati
– Reimpiego di soluzioni tecniche o brevetti senza consenso
– Trasmissione a terzi di procedure o informazioni interne di natura confidenziale
